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Avviso pubblico per la nomina del collegio dei revisori dei conti

Pubblicato il 19 maggio 2022 • Avvisi , Comune , Lavoro

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COMUNE DI BELPASSO


Città Metropolitana di Catania


AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI BELPASSO (CT) PER IL TRIENNIO 2022/2025


VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29.05.2019, divenuta esecutiva in data
16.06.2019,con la quale sono stati nominati i componenti del collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di Belpasso per il triennio 2019/2022, il cui incarico andrà a scadere il 16.06.2022,
esclusa la c.d. "prorogatio" prevista dall’art. 235 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal comma
1 art. 1/bis della L.R. n. 22 del 28/03/1995 che così recita: "i collegi dei revisori dei conti o
sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre
45 giorni”;
ATTESA la necessità di procedere alla nomina del C ollegio dei Revisori Contabili per il
triennio 2022/2025 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina, procedendo
alla pubblicazione di un avviso secondo i termini di legge;
VISTA la Circolare del Ministero dell'Intemo n. 7/FL de1 05/04/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 139 del 28/06/2005, in relazione a1l'unificazione degli Albi dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, che all'art. 78 stabilisce che a decorrere dal 1/01/2008
gli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" e gli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti
commerciali" si intendono riferiti agli iscritti nella sezione "A commercialisti de1l'Albo”;
VISTO l'art. 10 della L.R. n. 3 del 17.03.2016, avente ad oggetto “Organo di revisione
economico-finanziaria degli enti locali, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17
dell'11/08/2016, modificato dall'art. 39, comma 1 della L.R. n. 16 dell'11/08/2017 e, da
ultimo, dall’art. 8, comma 2, della L.R. n. 6 del 04/03/2021 , il quale stabilisce che:
”1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un
collegio cli revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al
presente articolo. Nei comuni con popolazione fìno a 5.000 abitanti e nelle unioni di
comuni lei revisione economico- finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.
2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti
residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione
dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) fascia 1 - comuni con popolazione fìno a 5.000 abitanti:
1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione
economica e finanziaria degli enti territoriali;
b) fascia 2 – comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:
1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di
tre anni;
3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione
economica e finanziaria degli enti territoriali;
c) fascia 3 – comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti liberi Consorzi Comunali e
Città metropolitane:
1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso ebti locali, ciascuno per la
durata di tre anni;
3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a
corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economcia e
finanziaria degli enti territoriali.
3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il
termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, amana un avviso da
pubblicare, nel sito istituzionale dell'ente localòe e in quello del Dipartimento regionale delle
autonomie locali. Nel caso di rinunzia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del
revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma
entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.
4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in
una seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di
scadenza dell'organo di revisione.
5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine
ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 245 della legge
regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha
svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali
funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione
demografica.
7. Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va
dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta
dell'organo di revisione dell'ente locale.
8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al
presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per
tutti gli enti locali, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi
riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi,
per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione
economica e finanziaria degli enti territoriali.
9. All'articolo 57 della legge 8 gugno 1990, n. 142 come introdotto dall'articolo, comma 1,
lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2è soppresso;
b) al comma 3 le parole “e sono rieleggibili per una sola volta” sono soppresse”;
VISTI:
-la legge n. 132 del 13.05.1997, recante “Nuove norme in materia di revisori contabili”;
- il D.M. n. 475 del 25.09.1997 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti
massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali“;
-il D.M. 20/5/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori
dei conti degli enti locali”;
-il D.M. 21/12/2018, “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai
revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di
investimento degli enti locali” pubblicato nella G.U. n. 3 del 04/01/2019;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
-il D.Lgs. n. 39 de1 27/01/2010, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 135 del
17/07/2016, recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali Jei
conti annuali e dci conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e
che abroga la direttiva 84/253/CEE”;
-il D.Lgs. n. 118 de1 23/06/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del
10/08/2014, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli n. 1 e 2 della legge n. 42 del 5/05/2009”, e successive modifiche e integrazioni;
-l'art. 68 comma 5 della l.r. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. inerente norme in materia di
trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;
-l'art. 11 della l.r. n. 3 del 13/01/2015, che disciplina l'applicazione dei principi contabili e
schemi di bilancio;
-l'art. 2 della 1.r. n. 32 del 31/12/2015, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dal1'art. 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione
dello Statuto regionale richiamata dall'art. 11, comma 1, della l.r. n. 3 del 13/01/2015,
continuano ad applicarsi a11'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima 1.r. n. 3/2015;
-le Circolari dell’Assessorato Regionale delle AA.LL. e della Funzione Pubblica n. 13650 del
16/09/2016, n. 13 de1 27/11/2019, n. 4 del 17/03/2021 e n. 15 del 14/09/2021;
-il Regolamento di contabilità;
DATO ATTO che il Comune di Belpasso per dimensione demografica, avendo una
popolazione superiore a 15.000 abitanti, rientra nella fascia 3;
CONSIDERATO che la nomina del collegio dei revisori dei conti è di esclusiva
competenza del Consiglio Comunale;
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, sul sito
istituzionale di questo Comune e sul sito del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali
per la presentazione delle domande da parte di professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel
registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, nonchè tra gli iscritti
a11’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
In attuazione della determinazione del Responsabile del II°settore Amministrativo-Contabile


 RENDE NOTO


Che il Consiglio Comunale di Belpasso, deve procedere, con apposita deliberazione, alla
nomina, tramite sorteggio, dei revisori dei conti per il triennio 2022/2025, con decorrenza
dalla data di esecutività dell'atto deliberativo;
Che l'Organo di revisione economico- finanziaria sarà scelto ai sensi dall'art. 10 della L.R.
n. 3/2016, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016, modificato dall'art. 39
comma 1 della L.R. n. 16/2017 e, da ultimo, dall’art. 8, comma 2, della L.R. n. 6 del
04/03/2021, tra coloro che abbiano presentato apposita domanda ed in possesso dei
requisti previsti;
Che la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e ineleggibilità, il
funzionamento, i limiti all'affidamento de11'incarico, le funzioni, le responsabilità
de11'Organo di revisione economico-finanziaria, trovano la loro disciplina negli artt. da 234
a 241 del D.Lgs n. 267/2000, ne11'art. 9 della L.R. n. 15 del 11/05/1993 e nel vigente
regolamento di contabilità;
Che per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso stabilito
contestualmente alla delibera di nomina, determinato in conformità a quanto previsto
dall'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalle disposizioni di cui al D.M. 21/12/2018;
Che per i revisori residenti a1 di fuori del Comune dove ha sede l’Ente, spetta altresì un
rimborso, per spese di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute per la presenza
necessaria o richiesta nella sede del1’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, e viene
corrisposto, ai sensi dell’art. 241 comma 6-bis del D.Lgs 267/2000, nel limite complessivo
massimo del 50% del compenso annuo attribuito, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
Che il rimborso delle spese di vitto e alloggio, effettivamente sostenute, rientrante nel limite
massimo di cui al citato art. 241, comma 6-bis, del D.Lgs 267/2000, viene calcolato nella
misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente. Lo stesso criterio si
applica per il rimborso spese di viaggio, che, in caso di utilizzo di mezzo proprio, sarà
calcolato in ragione di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro
percorso;

INVITA

gli aspiranti candidati a presentare domanda secondo lo schema allegato al presente avviso
sotto lettera "A", corredata da:
1. le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio.
codice fiscale, partita IVA);
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 28/12/2000 e s.m.i. con la quale il soggetto concorrente per la fascia 3 —
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - dichiara:
a) di essere iscritto da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) di avere svolto almeno 2 incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per
la durata di tre anni;
c) il conseguimento nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione
economica e finanziaria degli enti territoriali;
d) il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui a11'art. 10 comma 7 della L.R.
3/2016, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016, modificato dall'art. 39 comma
1 della L.R. n. 16/2017 e, successivamente, dall’art. 8, comma 2, della L.R. n. 6 del
04/03/2021 (non più di quattro incarichi);
e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui all'art. 236
del D.Lgs. n. 267/2000;
f) l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
g) non essere stato né essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi
vigenti;
h) di impegnarsi senza alcuna riserva, nel caso di conferimento dell’incarico ad espletarlo
secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro previste dagli artt.
235, 239, 240 delD.Lgs. 267/2000;
i) di accettare la carica in caso di nomina;
l) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e
s.m.i., limitatamente al procedimento in questione;
3. copia del documento di identità in corso di validità;
4. curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto;
5. elenco degli enti locali presso i quali ha già svolto la funzione di revisore dei conti;
6. autocertificazione antimafia - persone fisiche;
7. dichiarazione insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n.
39/2013 ed s.m.i.;
La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l'esclusione
dalla selezione.
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 21/06/2022 al comune di Belpasso, tramite le seguenti
modalità:
• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo 00PEC:
 protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it ;
• consegna in busta chiusa all'Ufficio protocollo del Comune di Belpasso — Piazza
Municipio, n. 9 - CAP: 95032 BELPASSO (CT);
In quest'ultimo caso farà fede la data di arrivo al protocollo dell'Ente.
Nell'oggetto della PEC o sulla busta chiusa, A PENA DI SCLUSIONE, bisogna scrivere:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI REVISORE DEI CONTI DEL
COMUNE DI BELPASSO PER IL TRIENNIO 2022/2025"
Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute al1'Ente in data
precedente alla pubblicazione del presente avviso.
Ai soggetti esclusi verrà inviata apposita comunicazione entro i successivi 5 giorni.
Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco D'Amico, del Settore II Amministrativo –
Contabile, tel. 0957051221-0957051206 mail: comunebelpasso@hotmail.com pec :
protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it, alla quale potranno essere richieste ulteriori
informazioni in merito alla presente procedura.
Il presente avviso sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale del
Comune di Belpasso all'indirizzo http.//www.comune.belpasso.ct.it, nonchè sul sito
istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali della Regione Siciliana.
BELPASSO, li 17/05/2022
 Il Resp.le del Settore II
 Dott. Francesco D'Amico*
*(firma autografa sostituita a mezzo indicazione a stampa del nominativo del Responsabile ai sensi e agli effetti dell’art. 3, co. 2, d.lgs
n. 39/93)

modello domanda comune di BELPASSO

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