Seguici su
Cerca

Ordinanza n° 22 del 06/04/2020 - disposizioni in materia di contenimento diffusione covid-19

Pubblicato il 6 aprile 2020 • Emergenza95032 Belpasso CT, Italia

Ufficio proponente: SINDACO


OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID -19

IL SINDACO

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante pubblicato nella G.U. N. 45 DEL 23/02/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020,  recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dà COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica e da COVID - 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020 n. 14 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6. Recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull’intero territorio nazionale e, in particolare l’art. 11 del suddetto decreto;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020 n. 6;


VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante ulteriori  "Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologi cada COVID-19;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020 con il quale sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 le disposizioni contenute negli atti richiamati;

Tenuto conto:

- Dell’art. 3 comma 2 del Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 che dispone che i sindaci non possono adottare ordinanze con tingibili e urgenti in contrasto con le misure statali, ne eccedendo i limiti indicati dell’art. 1; CONSIDERATO:

- che le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus COVID 19 avviene principalmente attraverso i droplet prodotti dalle persone e diffuse nell’ambiente tramite l’apparato respiratorio;

VISTI gli artt. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.); VISTO  l’O.RR.EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza alle ore 24,00 di lunedì 13 aprile 2020:


L’accesso, negli orari di apertura, agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche e ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone, è consentito solo indossando mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe, foulard e simili qualora non sia stato possibile reperirle, in modo da limitare la contaminazione dell’ambiente;

INFORMA

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite la pubblicazione nell’Albo Pretorio del comune, sul sito internet istituzionale e con ogni mezzo ritenuto idoneo;

MANDA

il Corpo di Polizia Locale e le forze di Polizia presenti nel territorio comunale la vigilanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;

AVVERTE

Che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del Tuel, con la multa di € 500,00 per i responsabili di locali che non garantiscono l’ottemperanza della presente ordinanza nonché per i frequentatori dei locali sovra indicati che non si attrezzeranno con quanto indicato nella presente ordinanza;


Con la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60gg. Dalla pubblicazione del presente atto, avanti il Tribunale Amministrativo regionale, oppure, in via alternativa, entro 120gg. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,


Si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente ed ha  valore quale notifica individuale a tutti gli effetti di legge;

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza al Dipartimento Regionale di Protezione Civile; La trasmissione della presente ordinanza:
Alla Prefettura di Catania;

Alla Stazione dei Carabinieri di Belpasso

Al Comando di Polizia Locale

Agli Organi di Stampa
 
All'Ufficio  Tecnico Comunale.


BELPASSO,   06/04/2020 

IL SINDACO
MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA /
ArubaPEC S.p.A.

 

Ordinanza

Ordinanza

Allegato formato pdf


Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy