Seguici su
Cerca

Minimizzazione dei rifiuti in plastica

Pubblicato il 9 novembre 2022 • Ambiente , Avvisi

logo belpasso

 

Ordinanza n° 100 del 09/11/2022

 

Ufficio proponente: SINDACO

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA SUL TERRITORIO COMUNALE, L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE.
DIVIETO DI UTILIZZO INVOLUCRI DI PLASTICA RIVENDITA DI FIORI PER IL CIMITERO COMUNALE.

 

IL SINDACO

 


IL SINDACO

 

Visto il D.Lgs. n. 152/2006, parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, ed in particolare l’art. 179 “criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”, l’art. 191 in relazione alle ordinanze contingibili ed urgenti ed ai poteri sostitutivi, nonché l’art. 198 co. 2;

 

Vista la Direttiva 2008/98/CE (Strategia Europea dei rifiuti) con la quale vengono disciplinate le priorità nella gestione dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia), smaltimento;

 

Considerato che il Comune di Belpasso è già da tempo impegnato in un continuo processo di sensibilizzazione della cittadinanza, volto a favorire comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti mediante azioni finalizzate al rispetto per l’ambiente, il territorio locale e allo sviluppo sostenibile;

 

Considerato che, nel complesso, la popolazione di Belpasso si è dimostrata attenta e sensibile, consapevole e responsabile sulla necessità di attuare comportamenti virtuosi, volti a produrre meno rifiuti, comprendendone le motivazioni sia ambientali che economiche;

 

Ritenuto di avviare una ulteriore azione diretta a ridurre la produzione di rifiuti, nelle more dell’adozione di un apposito regolamento ed intraprendere un percorso virtuoso e condiviso per ottenere ulteriore riduzione dei rifiuti di plastica;

 

Individuata la seguente misura quale una tra quelle idonee al perseguimento del già menzionato obiettivo:

 

  • gli esercenti le attività commerciali di vendita di fiori a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, non potranno distribuire ai clienti involucri per i fiori in materiale non biodegradabile;

  • tutti gli esercenti le attività commerciali di vendita di fiori insediati sul territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, dovranno esporre ben visibile nel proprio esercizio commerciale estratto della presente ordinanza e non potranno distribuire ai clienti involucri per i fiori in materiale non biodegradabile se destinati ad essere deposti e conservati all’interno del cimitero comunale;

 

Dato atto che rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana ai sensi dell'art. 50, co. 5 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

 

Visto lo Statuto Comunale vigente;

 

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. “Codice dell’Ambiente”;

 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

 

ORDINA

 

  • alla luce di quanto sopra, nelle more dell’approvazione di apposito Regolamento Comunale, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, è fatto divieto assoluto di utilizzo di involucri in plastica per i fiori destinati ai defunti da depositarsi presso il cimitero comunale e di introdurre all’interno del cimitero comunale fiori imballati, anche parzialmente, in involucri di plastica;

  • è fatto divieto agli esercenti le attività commerciali di vendita di fiori insediati sul territorio comunale, di distribuire ai clienti involucri per i fiori in materiale non biodegradabile se destinati ad essere deposti e conservati all’interno del cimitero comunale;

 

AVVERTE

 

che la a violazione della presente ordinanza, salva l’applicazione dell’art. 650 del Codice penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell’ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00 ad Euro 500,00;

 

DISPONE

 

  • la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi nonché il suo inserimento in evidenza sulla home page del sito istituzionale dell'Ente;

 

  • la divulgazione della presente Ordinanza tra gli operatori economici e commerciali di questo territorio comunale;

 

  • l’esposizione, da parte degli esercenti le attività̀ commerciali di vendita di fiori insediati sul territorio comunale, ben visibile nel proprio esercizio commerciale di estratto della presente ordinanza;

 

Il Sindaco

Dott. Daniele Motta

 

 

 

BELPASSO, 09/11/2022

IL SINDACO

 

DANIELE GIUSEPPE MARIA MOTTA / ArubaPEC S.p.A.

 

ord_00100_09-11-2022

Allegato formato pdf


Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy