Agevolazione TARI
Pubblicato il 20 ottobre 2021 • Avvisi , Tributi • Piazza Municipio, 95032 Belpasso CT, Italia
COMUNE DI BELPASSO
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARI ALLE UTENZE DOMESTICHE PER L’ANNO 2021
In ottemperanza a quanto disposto:
- dall’articolo 53 del DL “Sostegni –bis” (DL n. 73 del 2021) convertito in Legge n. 106 del 23 luglio
2021 che istituisce un fondo di solidarietà alimentare destinato all’adozione di “misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
- dall’articolo 19 del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 28/06/2021;
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n _ _ del _ _ _ con il presente atto sono disciplinate le agevolazioni sociali in materia di Tassa sui rifiuti per l’anno 2021 per le utenze domestiche.
Articolo 1 – Criteri e condizioni di applicazione delle agevolazioni
- 1. Il Comune, nell’ambito delle prestazioni sociali agevolate e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede agevolazioni, basate sugli indicatori ISEE, ai soggetti tenuti al pagamento della TARI che versano in condizione di grave disagio sociale ed economico.
- 2. L’agevolazione si articola nella riduzione in percentuale del totale della tassa come meglio specificato nell’art. 2 del presente disciplinare.
- 3. Le agevolazioni previste dal presente atto sono finanziate la quota del Fondo di solidarietà alimentare assegnato al Comune di Belpasso sulla base dell’art.53 del Dl 73/2021.
- 4. Nell’applicazione delle agevolazioni in materia di TARI si applicano i criteri e le modalità di rilevazione della situazione economica dei diretti interessati, secondo la disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n.159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.
- 5. Per avere diritto all’agevolazione il richiedente deve essere titolare di utenza domestica, facente parte del nucleo familiare dell’intestatario della tassa, anagraficamente residente nell'alloggio oggetto della tassa per il quale chiede l’agevolazione. Si considerano equiparate le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in struttura protetta a seguito di ricovero permanente, ciò a condizione che l’abitazione stessa non risulti occupata da altri
nuclei familiari.
Articolo 2 – Misura agevolazione
- 1. Il contributo è assegnato con riferimento all’indicatore ISEE e nei seguenti limiti:
Valore ISEE |
|
% |
DA |
A |
|
€. 0 |
€. 5.000,00 |
60% |
€. 5.000,01 |
€.10.000,00 |
50 % |
€.10.000,01 |
€. 15.000,00 |
40% |
€. 15.000,01 |
€.25.000,00 |
30% |
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Articolo 3 – Limiti e graduatoria
- 1. Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse assegnate dall’amministrazione comunale con propria deliberazione, per la finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche.
- 2. L’ufficio tributi predisporrà apposita graduatoria in ordine crescente di ISEE. Nel caso in cui due o
più nuclei familiari presentino lo stesso valore di ISEE, verrà assegnata la precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare;
- b) presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare;
- c) presenza di almeno un soggetto ultrasessantacinquenne nel nucleo familiare;
Nel caso di compresenza dei predetti requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al maggior numero di requisiti. In tutti gli altri casi residuali, la preferenza verrà attribuita dando la priorità secondo il seguente ordine: a)-b)-c).
- 3. La riduzione verrà assegnata ai soggetti collocati in graduatoria fino alla posizione il cui ammontare cumulato delle riduzioni non supera l’ammontare della risorsa stanziata.
Articolo 4 – Richiesta di applicazione delle agevolazioni
- 1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento dovranno essere richieste dall’utente con apposita istanza. All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal competente organo;
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
- 2. L’istanza dovrà essere redatta secondo il modello predisposto dall’Amministrazione
Comunale e che verrà messo a disposizione presso l’Ufficio Tributi e nel sito internet del
Comune di Belpasso.
- 3. L’istanza ed i relativi allegati di cui ai commi precedenti dovranno essere presentati entro il
termine perentorio del 15 Novembre 2021, a pena di decadenza dal beneficio. L’istanza può essere inviata:
-
- tramite raccomandata,;
- tramite pec : protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it;
- presentata direttamente presso lo sportello del cittadino.
Articolo 5 – Applicazione della riduzione
-
- 1. In esito al riconoscimento dell’agevolazione, l’ufficio tributi provvederà all’ emissione degli avvisi di pagamento del 2^ acconto e del saldo della TARI 2021 ricalcolati a conguaglio tenendo conto della misura dell’agevolazione spettante e degli eventuali pagamenti eseguiti in acconto.
Articolo 6 – Controlli
- 1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dall’art.76 del DPR 445/2000 e qualora si riscontrino dichiarazioni mendaci rilevanti ai fini della concessione dell’agevolazione, l’Amministrazione comunale effettuerà il recupero dell’agevolazione economica indebitamente beneficiata dal dichiarante.
vedi la sezione tasse del sito