Seguici su
Cerca

Incarico medico competente

Pubblicato il 11 aprile 2024 • Comune , Lavoro

logo belpasso

COMUNE DI BELPASSO

Città Metropolitana di Catania

VII Settore Tecnico

AVVISO

Manifestazione d’interesse per incarico medico competente

Visto l’art. 18, comma 1, lett A) del D.lgs. n.81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;

Visto il decreto legislativo 36/2023;

Considerata la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal medico competente;

Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;

SI COMUNICA

Che questo Ente intende conferire un incarico libero-professionale ex art.7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, per l’espletamento delle attività di medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con un affidamento diretto ai sensi dell’art.50 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di preventivi/offerte di operatori interessati a comunicare il proprio interesse ad essere destinatari di una richiesta di preventivo/offerta per l’espletamento del servizio di medico competente.

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione Comunale.

  1. OGGETTO DELL’INCARICO E COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE.

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Ente, dovrà svolgere i compiti previsti nel D.Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico

 

competente. In particolare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all’integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà:

  1. Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
  2. Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008. Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi. Istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
  3. Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e con salvaguardia del segreto professionale.
  4. Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione.
  5. Inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali).
  6. Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
  7. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  8. Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria.

 

  1. i) Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.
  2. Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
  3. Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
  4. Partecipare alla riunione periodica annuale del S.P.P.. Inoltre, dovrà trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell’allegato 3B del D. Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere.
  5. Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con questa Amministrazione per armonizzare i tempi e i modi dell’intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre esigenze.
  6. L’affidatario non potrà avvalersi del subappalto.
  7. REQUISITI RICHIESTI.

Possesso dei titoli culturali e professionali, come previsti dal D.Lvo 81/2008 e dal D.Lvo 195/2003 ovvero:

  • Titolo di studio: diploma di laurea in medicina;
  • Titolo di specializzazione in medicina del lavoro oppure in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica oppure docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro, oppure essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55 del D. L.vo 277/1991;
  • Iscrizione nell'elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute;
  • Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • Godimento dei diritti politici.

 

  1. DURATA DELL’INCARICO.

L’incarico avrà durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Il compenso previsto per l’incarico che sarà onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale o spesa non deve superiore € 4.500,00 annui. L'offerta sarà valutata ai sensi art.108 comma 1 D.Lgs. 36/2023, ovvero con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa.

  1. PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.

Gli interessati dovranno far pervenire a quest'Ente, entro e non oltre le ore 12.00 del 26/04/2024, esclusivamente a mezzo pec: protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it, la manifestazione d’interesse, redatta sul modello A allegato, ad essere destinatari di una richiesta di offerta/preventivo per l’incarico di medico competente per questo Ente.

  1. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura selettiva pubblica né proposta contrattuale e pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che riterrà a suo insindacabile giudizio più idoneo, previa consultazione di preventivi/offerte di operatori. L'amministrazione si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragione di propria esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Questo Ente si riserva il diritto di procedere all’assegnazione del servizio anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e conveniente. Questo Ente si riserva, comunque, la facoltà di non accettare alcuna offerta qualora venisse meno l’interesse Pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica dell'Ente. Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A l’autorizzazione a svolgere l’incarico per la libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza. Dovrà inoltre presentare la documentazione relativa alla formazione per medico competente (titoli di studio, attestati di formazione). All’atto dell’affidamento dell’incarico deve, inoltre, essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario. E’ fatta inoltre salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione.

  1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente del VII Settore.

  1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

 

Quest'Ente fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti dalla controparte ed acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge, alla gestione della presente procedura, finalizzata all’eventuale stipulazione del relativo rapporto contrattuale, e comunque connessi alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui è riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà ad accedervi. In qualunque momento gli interessati potranno far valere i diritti previsti dalla normativa.

IL DIRIGENTE

F.to ing. Angelo Smilardi

 

 

manifestazione di interesse medico competente defin,

domanda 

domanda

Allegato 37.02 KB formato pdf

manifestazione di interesse medico competente defin

Allegato 60.75 KB formato pdf


Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy