Descrizione
Il Sindaco ha emanato l'ordinanza n° 75 del 14/05/2026 per contrastare il rischio di incendi boschivi e di interfaccia durante la stagione estiva.
Il provvedimento stabilisce quanto segue:
Divieti assoluti: dal 15 maggio al 31 ottobre 2026 è vietata l'accensione di fuochi di ogni genere, la bruciatura di residui vegetali e agricoli, l'uso di apparecchi a fiamma libera e l'esercizio di attività pirotecniche non autorizzate.
Obblighi per i privati: i proprietari e conduttori di terreni, aree incolte o aree a verde devono provvedere alla pulizia, al diserbo e alla rimozione di sterpaglie e materiale infiammabile.
Fasce tagliafuoco: è obbligatorio creare fasce di protezione parafuoco di almeno 10 metri lungo il perimetro dei fondi, specialmente se confinanti con aree edificate o strade. La distanza è elevata a 20 metri per strutture ricettive e depositi di gas.
Sanzioni: il mancato rispetto delle norme prevede sanzioni amministrative pecuniarie che, nei casi di procurato incendio, possono arrivare fino a € 10.329,00, oltre alle responsabilità penali previste dalla legge.
In caso di avvistamento di un incendio, si invita la cittadinanza a contattare immediatamente il 112 (Numero Unico Emergenze), il Corpo Forestale (1515) o la Polizia Municipale di Belpasso (095/912340).
L'atto integrale, completo di tutte le disposizioni e dei riferimenti normativi, è disponibile per la consultazione nell'area allegati di questa pagina.
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Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2026, 12:55