Descrizione
1. In applicazione dell'art. 6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003, n.10, al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 1.200.000,00, prevede l'assegnazione di un Bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio, da erogare attraverso i Comuni dell'Isola, sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti.
2. Al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del beneficio e distribuire equamente lo stesso per i nati nell'arco dell’anno solare 2024/2025, si predisporranno due elenchi:
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al 30/06/2025: faranno parte i nati dell’ultimo trimestre dell’anno precedente e quelli del primo trimestre del 2025 (dal 01/10/2024 al 31/03/2025);
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al 31/12/2025: faranno parte i nati del 2° e 3° trimestre 2025 (dal 01/04/2025 al 30/09/2025).
L'amministrazione si riserva di erogare il contributo semestralmente o annualmente in funzione della disponibilità di bilancio Regionale.
3. Per la redazione delle due graduatorie, si procederà secondo i criteri di seguito elencati:
a) Stima del parametro reddituale (ex D.P.C.M 5 dicembre 2013, n.159): i nuclei familiari con minor reddito ISEE avranno priorità;
b) Stima del numero dei componenti del nucleo familiare: a parità del precedente requisito, i nuclei con maggior numero di componenti avranno priorità;
c) Data di nascita dei soggetti per i quali sussiste il beneficio: a parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite.
4. Possono presentare istanza per la concessione del Bonus un genitore o, in caso di impedimento di quest'ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:
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cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;
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residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell'adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto;
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nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
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indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 10.140,00 (corrispondente al limite massimo previsto per l’assegno di inclusione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
5. L'istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto da questo Assessorato, secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, e la stessa dovrà essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza.
All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
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fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000;
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attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità alla data della richiesta;
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in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
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copia dell'eventuale provvedimento di adozione.
I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SONO:
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PRIMO SEMESTRE (dal 01 OTTOBRE 2024 al 31 MARZO 2025): entro il 16/05/2025
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SECONDO SEMESTRE (dal 01 APRILE 2025 al 30 SETTEMBRE 2025): entro il 14/11/2025
La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio. Le istanze corredate dalla relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l'Ufficio comunale competente.
Ciascun Comune verifica la documentazione presentata e la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.
Le procedure di costituzione delle due graduatorie (per ogni semestre) saranno determinate dall'inserimento da parte dei Comuni dei necessari dati su apposita scheda, denominata “Scheda dati richiedenti”.
7. Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali redigerà le graduatorie regionali ordinando i soggetti richiedenti per indicatore I.S.E.E. crescente. In caso di situazioni ex aequo sarà data precedenza al nucleo familiare più numeroso. A parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite.
8. Con Decreto del Dirigente Generale si procederà al riparto e all'assegnazione delle somme ai Comuni richiedenti, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibile.
9. Il Bonus verrà erogato ai beneficiari direttamente dai Comuni assegnatari.
10. Il beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità.
11. I dati forniti ai fini del presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla L.R. 10/2003.
Titolare del trattamento: Dirigente Generale Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.
Belpasso, 30/04/2025
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Ultimo aggiornamento: 9 maggio 2025, 13:15