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Domanda assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori – L. 448/98 art.65

Ultima modifica 10 agosto 2020

AVVISO PUBBLICO

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON  ALMENO TRE FIGLI MINORI

L'Amministrazione Comunale

Visto l'art.65 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
Visto l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n.452 e successive modificazioni, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare";

RENDE NOTO

che sono disponibili presso l'ufficio servizi sociali del Comune, a decorrere dal 15 luglio 2020 i modelli per la richiesta dei benefici previsti dalla  legge 448/98 art.65 per l anno 2021, scaricabili anche dal sito istituzionale www.comune.belpasso.ct.it;
la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, presso l'Ufficio di protocollo del Comune piazza Municipio, per l'anno 2020, a pena di decadenza, entro e non oltre   il 31 gennaio 2021 o per mezzo Pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it;
sono equiparati ai figli minori adottati ai sensi dell'art.44 della legge 4 maggio 1983, n.l84,  e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani o comunitari residenti;
il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal l o gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente;
in tale ultimo caso, decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato ; il diritto cessa dal primo del mese successivo  a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal   o  gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
il valore dell'indicatore della situazione economica, per le domande relative all'anno 2020 è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, in  € 8.745,26;
il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M.21dicembre 2000,
n.452.


Belpasso, li 15/07/2020

 

Il Sindaco Dott. Daniele Motta

Modello di Domanda
06-08-2021

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